CONCORSO REFERENDARIO CORTE DEI CONTI (prove 11-12-15-16 Gennaio 2018)

CONCORSO REFERENDARIO CORTE DEI CONTI (prove 11-12-15-16 Gennaio 2018)

Prima Traccia 11 gennaio 2018 PROVA PRATICA

A) Con ricorso ritualmente notificato al Procuratore generale della Corte dei conti, al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti e depositato presso la segreteria del competente organo di giurisdizione contabile, la Regione a statuto ordinario Alfa, in persona del Presidente pro tempore impugnava la decisione della Sezione regionale di controllo di non parificare il rendiconto regionale dell’esercizio 2016 contenuto nel disegno di legge approvato dalla Giunta regionale e chiedeva, previa sospensione cautelare di ogni effetto di legge comunque connesso, di riformare e/o annullare la decisione impugnata e l’allegata relazione finale e dichiarare regolari il conto del bilancio e del patrimonio, con ogni consequenziale effetto ovvero, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata con rinvio alla competente Sezione regionale per la rinnovazione del procedimento di parificazione.

Con il primo motivo di ricorso, la Regione ricorrente eccepiva che il controllo svolto dalla competente Sezione regionale, in sede di giudizio di parificazione, assume natura prettamente collaborativa finalizzato a sollecitare azioni autocorrettive dell’Ente e che, mentre la natura della decisione emessa appariva riconducibile alla categoria dei provvedimenti amministrativi, la relazione ad essa allegata illustrava le eventuali irregolarità e criticità rilevate.

Al riguardo, la Regione insisteva affinché venisse sollevata apposita questione di legittimità costituzionale atta a definire i confini della funzione collaborativa assegnata alle Sezioni regionali di controllo tenendo conto delle prerogative delle autonomie territoriali.

Eccepiva, inoltre, l’Ente che l’area di giurisdizione assegnata al Giudice contabile in tema di impugnazione delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo non riveste carattere pieno ed esclusivo e manifestava l’espressa riserva di una successiva impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo.

Con il secondo motivo di ricorso, la Regione deduceva la violazione e falsa applicazione della disciplina normativa in materia di risultato di amministrazione determinato dal disegno di legge di approvazione del rendiconto 2016 nell’importo negativo di € 4.000.000.000,00 e sosteneva che, contrariamente a quanto contestato dalla competente Sezione regionale di controllo, la decisione di non parificazione non poteva ricondursi esclusivamente alle operazioni di determinazione e scomposizione del predetto risultato che, invece, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, era stato calcolato, al fine di preservare il mantenimento degli equilibri di bilancio, includendovi anche il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale.

Con il terzo motivo di ricorso, la Regione Alfa sosteneva la manifesta illogicità ed irragionevolezza di ogni contestazione della Sezione regionale circa la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità determinato, in sede di rendiconto 2016, nell’importo di €. 50.000,00 ovvero in misura pari al dato definito, per l’esercizio 2016, in sede di bilancio previsionale 2016-2018 e confermato con la manovra di assestamento dell’esercizio 2016.

Con il quarto motivo di ricorso, l’Ente lamentava una presunta ingerenza della Sezione regionale di controllo nella concreta attività gestionale per aver illegittimamente censurato la mancata individuazione di un fondo rischi spese legali posto che il contenzioso pendente aveva subito una lieve contrazione rispetto al precedente esercizio.

Al riguardo, la Regione confermava la sussistenza tra i residui attivi che assommavano all’importo complessivo di € 2.500.000.000,00, di un residuo attivo di € 500.000.000,00 per recupero evasione da omesso versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il quale erano state intraprese le necessarie azioni giudiziali, ma censurava le valutazioni negative espresse dalla Sezione regionale per non aver questa tenuto conto dell’avvenuta stipula di appositi protocolli con le forze dell’ordine per contrastare il fenomeno delle discariche abusive.

Con il quinto motivo di ricorso si contestava la contraddittorietà delle conclusioni a cui era giunta la Sezione regionale che, in presenza dell’operazione di ripiano delle consistenti e reiterate perdite della società interamente partecipata Gamma Spa, ammontanti anche alla chiusura del bilancio 2016, al pari del precedente esercizio in €. 600.000,00, aveva rilevato l’assenza dell’apposito fondo previsto dalla normativa contabile vigente e non aveva valorizzato, invece, le considerazioni espresse in merito alla notevole rilevanza strategica.

Costituitosi ritualmente in giudizio il rappresentante del competente Ufficio di Procura contabile, dopo aver ampiamente richiamato la disciplina normativa applicabile al giudizio di parificazione ed all’eventuale giudizio di impugnazione, sottolineava l’illegittima, errata e lacunosa applicazione da parte della Regione Alfa degli istituti giuridici introdotti dal vigente sistema di armonizzazione contabile degli enti territoriali, la gravità del reiterarsi delle perdite della società interamente partecipata

Gamma Spa e concludeva affinché il ricorso fosse respinto.

All’udienza, il difensore della Regione ed il Procuratore si riportavano agli atti.

Rediga il candidato la parte in diritto ed il dispositivo della sentenza, soffermandosi, tra l’altro, sulla natura giuridica delle pronunce emesse dalle Sezioni regionali di controllo ed in particolare sulla natura giuridica del giudizio di parificazione, sull’ammissibilità dell’impugnazione nel vigente sistema normativo, sul ruolo svolto dal Pubblico ministero contabile, nonché sull’analisi degli istituti giuridico-contabili del risultato di amministrazione, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità alla luce della disciplina legislativa in tema di armonizzazione contabile e della giurisprudenza costituzionale e contabile.

B) La relazione questionario al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione a statuto ordinario Alfa trasmessa dall’Organo di revisione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti evidenziava, con riferimento all’esercizio 2017, il ricorso all’esercizio provvisorio per la durata di 140 giorni ed in particolare la presenza di sei capitoli di spesa afferenti incarichi di consulenza, studio e ricerca per l’importo complessivo di €. 300.000,00 per ciascun esercizio compreso nel triennio 2017-2019, nonché la sussistenza di molteplici capitoli di spesa riconducibili ad ammortamenti di mutui.

Approvato dall’Ente, al termine dell’esercizio provvisorio, il bilancio di previsione 2017-2019, la Sezione regionale procedeva all’esame dell’annualità 2017 e durante la fase istruttoria svolta anche sulla base delle risultanze finali dell’esercizio 2016 rilevava che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 appariva negativo anche all’esito della scomposizione in quote prevista ex lege; che il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata dell’esercizio 2017 presentava un importo divergente rispetto al medesimo fondo di spesa dell’esercizio 2016 e che il finanziamento, in sede previsionale 2017, dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità avveniva mediante l’applicazione della quota del risultato di amministrazione svincolata definita dal rendiconto del precedente esercizio sulla base dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

All’adunanza pubblica convocata dal Presidente della competente Sezione regionale al fine di procedere all’esame collegiale delle questioni rilevate al termine dell’istruttoria, la Regione Alfa illustrava che gli incarichi di studio, ricerca e consulenza apparivano di importo esiguo e dovevano reputarsi necessari ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente; che gli importi del fondo pluriennale vincolato che assume altresì rilevanza in tema di rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica del pareggio di bilancio risultavano correttamente determinati perché calcolati dal software in dotazione agli uffici finanziari regionali e che in ogni caso sono sempre consentite variazioni al fondo pluriennale vincolato anche oltre il termine del 30 novembre e che la quota svincolata del risultato di amministrazione 2016 era stata correttamente quantificata, in via definitiva, in sede di approvazione del rendiconto del precedente esercizio.

La Regione Alfa, al fine di scongiurare l’eventuale applicazione da parte della Sezione regionale di controllo di misure interdittive ed inibitorie, aggiungeva, infine, che l’intera attività gestionale e finanziaria dell’Ente era stata sempre improntata a canoni di sana e corretta gestione finanziaria.

Il candidato rediga la parte in diritto ed il dispositivo della deliberazione soffermandosi, tra l’altro, sulle finalità della nota integrativa al bilancio, sull’analisi degli istituti giuridico-contabili del fondo crediti di dubbia esigibilità, del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato e precisando, alla luce della disciplina vigente e della giurisprudenza costituzionale e contabile, le eventuali soluzioni percorribili dalla Sezione regionale di controllo in sede di controllo sui bilanci regionali e le eventuali successive attività di verifica ad essa spettanti. (Estratta)

C) Con atto di citazione depositato il 30 novembre 2017 il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i sigg. Tizio, in qualità di presidente, Caio, Sempronia e Mevio in qualità di componenti del consiglio di amministrazione della società partecipata comunale X s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore del Comune di Y pari a € 1.000.000,00, in parti uguali, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. Secondo il P.M. erariale il danno alle casse dell’ente era scaturito dalle perdite subite dalla società partecipata nel corso del triennio 2007/2010, ripianate mediante ricapitalizzazione con riconoscimento di un debito fuori bilancio con delibera di consiglio comunale in data 20 gennaio 2012,comunicata al P.M. contabile dal Segretario comunale il successivo 26 giugno.

Ad avviso della Procura erariale gli organi sociali e, in particolare, il Consiglio di amministrazione, si erano resi responsabili di una complessiva mala gestio, essendosi registrati, in tutti gli esercizi presi in considerazione, ricavi inferiori rispetto a quelli previsti e maggiori spese, queste ultime in maniera sproporzionata e in assenza della previsione in bilancio.

L’atto di citazione era stato preceduto dalla notifica dell’invito a dedurre a Tizio il 20 giugno 2017, a Caio e Sempronia il 25 giugno 2017 e a Mevio il 30 giugno 2017, recante il termine di 30 giorni dalla notifica per presentare memorie e deduzioni nonché per richiedere l’audizione personale, facoltà che erano esercitate unicamente da Tizio.

Con l’invito, inoltre, il Procuratore regionale aveva chiesto e ottenuto dal Presidente della Sezione il sequestro conservativo dei beni dei convenuti, fino alla concorrenza, pro quota, dell’importo contestato a ciascuno, pari a € 250.000,00, convalidato dal Giudice designato con ordinanza in data 16 agosto 2016, non reclamata.

Si costituivano tutti i convenuti. Il presidente del C.d.A. Tizio sollevava la questione di giurisdizione, a suo avviso spettante al Giudice ordinario, poiché la società, pur partecipata dal Comune in misura totalitaria, prevedeva, nello Statuto, la possibilità di acquisto delle azioni anche da parte di operatori privati. Inoltre, non era presente l’elemento del controllo analogo sull’ente, che esercitava un’attività commerciale, la gestione del servizio di igiene urbana dietro corrispettivo (la tariffa fissata dall’ente) da parte degli utenti, con la possibilità di rivendita del materiale recuperato a seguito della raccolta differenziata in vigore nel comune.

Eccepiva, poi, la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente inammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 4, prot. 7, CEDU, perché era stato sottoposto a un procedimento penale per il medesimo fatto, costituente, secondo la Procura penale, il reato di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 del codice civile.

Caio e Sempronia, inoltre, eccepivano l’inammissibilità dell’atto di citazione sotto plurimi profili;

a) perché era stato depositato oltre i 120 giorni dalla notifica dell’invito a dedurre;

b) perché era stato depositato oltre i 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di convalida del sequestro conservativo;

c) perché non aveva tenuto conto delle deduzioni scritte tempestivamente depositate, nelle quali si negava la loro responsabilità, nell’atto di citazione successivamente depositato.

Mevio, inoltre, deduceva la nullità della notifica dell’atto di citazione perché effettuata presso il procuratore domiciliatario, indicato nelle deduzioni difensive, senza menzione nella relata, della qualità di colui che aveva effettivamente ricevuto l’atto.

Tizio, Caio e Sempronia eccepivano, inoltre, la prescrizione dell’azione erariale, maturata il 20 gennaio del 2017, cinque anni successivi alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio che aveva dato luogo all’asserito danno.

Tutti i convenuti negavano, poi, la sussistenza del danno e, in ogni caso, del nesso eziologico, poichè le spese erano state causate dal rincaro del costo del servizio di igiene urbana svolto dalla società e dalla scarsa collaborazione della cittadinanza nella raccolta differenziata, con conseguenti maggiori oneri di smaltimento in discarica e minori introiti derivanti dalla vendita dei materiali recuperati.

Sostenevano, poi, l’insindacabilità delle scelte degli amministratori, rientranti nell’ambito delle opzioni concesse all’imprenditore commerciale.

Per i convenuti, inoltre, il danno, a tutto concedere, andava addebitato anche al Collegio sindacale, il quale, nelle relazioni ai bilanci in contestazione, non aveva mosso alcun rilievo. Anche l’amministrazione comunale, con il riconoscimento del debito fuori bilancio, aveva consapevolmente deciso di ripianare le perdite della società, ricapitalizzandola e con ciò condividendo l’operato degli amministratori e concorrendo nella realizzazione del contestato danno.

Sempronia e Mevio deducevano, inoltre, l’assenza della colpa grave, non avendo un titolo di studio tale da consentire loro di comprendere la complessa materia della contabilità economica e delle appostazioni di bilancio e lamentavano che l’atto di citazione avesse addebitato a tutti il danno in parti uguali, non distinguendo l’operato del Presidente Tizio da quello dei consiglieri di amministrazione.

Infine, i convenuti chiedevano l’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, atteso che le spese sociali avevano comunque consentito l’espletamento del servizio di igiene urbana, con indubbio vantaggio per la comunità amministrata.

Con memoria depositata in udienza anche Mevio proponeva l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale.

Conclusivamente, tutti i convenuti insistevano nelle questioni pregiudiziali e preliminari proposte e, nel merito, per la loro assoluzione.

Rediga il candidato la decisione nella parte motiva e nel dispositivo esaminando tutte le deduzioni ed eccezioni di rito e di merito formulate dalle parti.

DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE Prova del 12 gennaio 2018

A) Esaminata natura e funzione della clausola dello statuto di una società per azioni che richieda una maggioranza rafforzata per le deliberazioni aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie, esamini il candidato la questione della legittimità della deliberazione con la quale tale clausola venga modificata con la maggioranza più limitata prevista in generale per le modifiche statutarie. (Estratta)

B) Esaminata la natura del patto di prelazione avente ad oggetto la cessione di quote di una società a responsabilità limitata, esamini il candidato la questione del regime dell’acquisto di partecipazioni effettuato in violazione di tale negozio nonché delle deliberazioni successivamente assunte con il voto determinante dell’acquirente.

C) Analizzato il tema della ammissibilità del contratto preliminare avente ad oggetto l’impegno di concludere il contratto di società, esamini il candidato il tema delle intese preliminari raggiunte nel corso delle trattative e della loro rilevanza giuridica, ai fini della responsabilità delle parti.

CONTABILITA’ PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO Prova del 15 gennaio 2018

A) La tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata e la definizione di pubblica amministrazione secondo la normativa di contabilità pubblica con riferimento alle funzioni assegnate alla Corte dei conti in sede di controllo ed in sede giurisdizionale. (Estratta)

B) La prescrizione dell’azione erariale in rapporto alle tipologie di danno erariale e ai soggetti coinvolti. Aspetti sostanziali e processuali.

C) Premessi brevi cenni sui giudizi a istanza di parte, tratti il candidato, in particolare, dei giudizi di conto e di resa del conto con particolare riguardo al giudizio sul conto degli agenti della riscossione e ai rapporti con eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale.

DIRITTO AMMINISTRATIVO Prova del 16 gennaio 2018

A) Premessi brevi cenni sul principio di par condicio nella valutazione dei requisiti soggettivi nelle procedure ad evidenza pubblica, illustri il Candidato l’evoluzione della disciplina dell’avvalimento nei contratti con le pubbliche Amministrazioni.

B) Premessi brevi cenni sullo statuto e le garanzie costituzionali in tema di dirigenza pubblica, illustri il Candidato i cardini della disciplina in materia e le opportunità (anche mancate), con particolare attenzione al tema della responsabilità.

C) Premessi brevi cenni sui principi costituzionali in materia di proprietà e beni pubblici, illustri il Candidato la disciplina in materia di valorizzazione e dismissione (anche in sede territoriale) dei beni immobili di proprietà delle pubbliche

Amministrazioni. (Estratta)

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