Tracce Concorso Magistratura Corte dei Conti 2025

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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED  ESAMI, A 41 POSTI DI REFERENDARIO NEL  RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA  CORTE DEI CONTI – DP 237 DEL  6/10/2023.

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Tracce Concorso Magistratura Corte dei Conti 2025

Prima prova – Prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti – Prova del 24 marzo 2025

TRACCIA N. 1 (Prova estratta)

Con DPCM del …  viene approvato un accordo stragiudiziale sottoscritto, in data  …, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e il sig. Tizio,  nato il 1/1/1935.

L’accordo è finalizzato a risolvere in via transattiva la posizione del Sig. Tizio  in relazione alla condanna dello stesso al pagamento in favore dell’Erario della somma di  3 milioni di  euro, oltre gli  interessi legali dalla data di  deposito della sentenza definitiva della Corte dei conti di condanna del Sig. Tizio.

La  transazione  concerne  un  credito  erariale  derivante  dalla  condanna  del  Sig.  Tizio   in  sede   di   responsabilità amministrativa per danno all’immagine, qualificato in sentenza quale danno non patrimoniale.

Esso prevede, in particolare,  la  rinuncia  da parte della  PCM ad ogni  ulteriore  azione  esecutiva  sul  patrimonio  del  Sig. Tizio  e la rinuncia  all’ipoteca su un immobile del Sig. Tizio  al fine di consentire la  vendita del predetto immobile,  come da contratto preliminare tra il Sig. Tizio  e il Sig. Caio del XXXX per il prezzo di 1 milione di euro. Ciò per assicurare, per un verso, l’incameramento  da parte dell’Agenzia  delle  Entrate  – Riscossione  della  somma di  800.000,00 euro ad estinzione del credito erariale vantato dal Ministero XXXX iscritto a ruolo, che trova causa nella condanna generica del Sig.  Tizio  in sede penale per i medesimi fatti che hanno dato luogo alla sentenza della  Corte dei conti di condanna per danno all’immagine,  e l’incameramento,  per altro  verso, da parte della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  della rimanente somma di 200.000,00 euro a parziale estinzione del debito residuo (1 milione di euro) derivante dalla citata sentenza della Corte dei conti di condanna del Sig. Tizio.

Nella documentazione a corredo del provvedimento, vi è anche il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale, esprimendosi favorevolmente in linea legale alla sottoscrizione dell’accordo, ha evidenziato l’opportunità di considerare in termini unitari le somme confluenti nel bilancio dello Stato.

Il provvedimento è pervenuto alla Corte dei conti munito del visto di regolarità amministrativo-contabile dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della PCM.

Sul provvedimento l’Ufficio di controllo competente della Corte dei conti ha ritenuto di formulare osservazioni all’Amministrazione con rilievo del XXXX. Veniva, in primo luogo, evidenziato che la fattispecie si tradurrebbe in un atto transattivo concernente diritti non disponibili dalle parti, stante tra l’altro quanto previsto dall’art. 214 del codice di giustizia  contabile,  secondo  cui è  a  carico  dell’Amministrazione  titolare  del  credito  erariale  l’obbligo  dell’azione  di recupero,  sanzionato,  in  caso  di   mancato  avvio  delle  azioni  di   recupero,  da  responsabilità  per  danno  erariale, disciplinare, dirigenziale e penale (comma 4). Veniva, inoltre, osservato che l’atto transattivo apparirebbe in ogni caso privo  di causa, non trattandosi nella  specie  di transigere  in relazione  a pretese oggetto di controversia  in giudizio, ma in relazione all’esecuzione di  un credito certo,  liquido ed esigibile – quale quello derivante dalla sentenza definitiva di condanna per danno all’immagine  – per il quale  sono  in corso  alcune  procedure esecutive per la  realizzazione  del medesimo.  Venivano poi  considerate irrilevanti,  a giustificazione della transazione, la  difficoltà nel portare a buon fine le  procedure esecutive  sul  patrimonio  del  debitore,  l’età  ormai  avanzata del  debitore  e la  ritenuta  non trasmissibilità agli eredi  del  titolo  debitorio,  evidenziando  con riferimento  a quest’ultimo  profilo che la  questione  della  trasmissibilità agli eredi prescinde dalla qualificazione giuridica del danno (patrimoniale in senso stretto o danno all’immagine), giacché il discrimine è dato dall’accertamento negativo o positivo di un “illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi” (art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994), accertamento questo che dalla sentenza di condanna non emerge con immediatezza.

L’Amministrazione ha risposto al rilievo dell’Ufficio con nota del XXXX, argomentando sia sulla questione concernente l’indisponibilità del diritto oggetto della transazione e la mancanza di  causa della transazione sia sulla questione della trasmissibilità o meno agli eredi dei debiti risarcitori derivanti da pronunce di condanna a titolo di danno all’immagine. Sulla questione concernente l’indisponibilità del diritto oggetto della transazione, l’Amministrazione richiama quanto previsto dal  legislatore  per i crediti  tributari,  anch’essi crediti  erariali, per i quali  è possibile  la  transazione  nell’ambito delle procedure concorsuali (art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Sulla  questione  relativa  alla  mancanza di  causa della  transazione,  l’Amministrazione,  nel  sottolineare  che  in realtà l’accordo  riguarderebbe  due distinte,  ma contigue,  posizioni debitorie da parte del Sig.  Tizio  nei confronti dell’Erario e per gli stessi fatti alla base della condanna in sede penale, rappresenta che la pretesa creditoria a favore del Ministero XXXX a titolo risarcitorio per i danni conseguiti ai reati contestati sarebbe oggetto di ricorso in opposizione dallo stesso Sig.  Tizio  in sede esecutiva davanti al Tribunale XXXX per presunta violazione del principio del ne bis in idem, traendo il  debito   origine   dagli   stessi   fatti   penalmente   rilevanti   che  hanno  dato  origine   al   giudizio  per   responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti. Sicché, ad avviso dell’Amministrazione, la causa della transazione sarebbe nella specie ravvisabile nell’esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza, data appunto dal richiamato giudizio di opposizione all’esecuzione del decreto ingiuntivo per la realizzazione del credito vantato dal Ministero XXXX.

Sulla questione della trasmissibilità o meno agli eredi dei debiti risarcitori derivanti da pronunce di condanna a titolo di danno all’immagine,  l’Amministrazione  richiama  le  conclusioni della  sentenza della  Corte dei  conti  con la  quale  il Sig. Tizio  è stato condannato per danno all’immagine per sottolineare che, con riferimento ad altri convenuti nel medesimo giudizio,  eredi   di   altri   soggetti   in  concorso   per   i  medesimi   fatti   penalmente   rilevanti   e  deceduti   nelle   more dell’instaurazione   del   giudizio  dinanzi   alla   Corte  dei   conti,   era  stata  accertata  la   mancanza  dell’ingiustificato arricchimento da parte dei medesimi e di qui l’intrasmissibilità del danno non patrimoniale agli stessi.

Anche alla luce dei chiarimenti suddetti, il Magistrato istruttore, ritenendo di non potere considerare superati i dubbi di legittimità sollevati con il rilievo formale, ha proposto al Consigliere delegato, con propria relazione, la rimessione del provvedimento alla valutazione collegiale della Sezione del controllo onde dirimere i dubbi manifestati, ulteriormente esplicitando  le  questioni  prospettate nel  rilievo.  In particolare,  sulla  questione  della  indisponibilità  del  diritto  oggetto della  transazione,  il  Magistrato  istruttore  ha  osservato  che non può essere  preso  in  considerazione  l’argomento dell’Amministrazione  a proposito  della  transazione  fiscale  giacché  la  non disponibilità  dalle  parti  del  credito  erariale  e quindi la non ammissibilità dello stesso ad essere oggetto di transazione possono soltanto essere oggetto di previsione espressa di  legge,  come nella  transazione  fiscale,  che  in tal  caso riveste  carattere di  specialità  e dunque non è suscettibile  di  interpretazione  analogica.  Quanto alla  mancanza di  causa della  transazione,  il  Magistrato  istruttore aggiunge che, pur volendo considerare unitariamente l’operazione di estinzione dei due crediti erariali (quello della PCM e quello del Ministero XXXX), non risulta dall’accordo transattivo l’espressa rinuncia del Sig. Tizio  al contenzioso presso il Tribunale XXXX sulla questione del ne bis in idem.

Il Consigliere delegato, nel condividere le argomentazioni svolte dal Magistrato istruttore nella relazione di deferimento, ha ritenuto  di  trasmettere gli  atti  al  Presidente  della  Corte dei  conti  per il deferimento  all’Adunanza  generale  della Sezione  centrale  del  controllo  di  legittimità  sugli  atti  del  Governo e delle  Amministrazioni  dello Stato  ai  sensi  dell’art.

3, comma 3, del  Regolamento  per l’organizzazione  delle  funzioni di  controllo  della  Corte dei  conti,  prospettando la necessità di  una valutazione collegiale sul provvedimento e per la risoluzione delle seguenti questioni di  massima di particolare importanza:

“Se i decreti di  approvazione di  accordi transattivi, sottoscritti da Amministrazioni statali, concernenti crediti erariali derivanti  da sentenze definitive  della  Corte dei  conti  di  condanna in sede  di  responsabilità  amministrativa,  siano riconducibili  alla  tipologia  di  atti  di  cui  all’art.  3, primo  comma, lettera  g), della  legge  n. 20/1994  e  come tali assoggettabili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti”;

“Se i decreti di  approvazione di  accordi transattivi, sottoscritti da Amministrazioni statali, concernenti crediti erariali derivanti da sentenze definitive della Corte dei conti di  condanna in sede  di  responsabilità amministrativa, debbano, comunque, ritenersi  esclusi  dal  controllo  preventivo  di  legittimità,  stante l’interferenza  nella  specie  del  controllo preventivo di  legittimità con la funzione di  vigilanza attribuita dal codice di  giustizia contabile al Pubblico ministero contabile sull’esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dal giudice contabile (artt. 212-216)”.

In adunanza generale,  l’Amministrazione  ha concluso  con la  richiesta  di  ammissione  al  visto  del  provvedimento, richiamandosi alle argomentazioni svolte nella memoria in risposta al rilievo formale.

Provveda il candidato alla stesura della deliberazione, previa risoluzione delle questioni di massima.

Ove si ritenga  di  concludere  per il  non luogo  a deliberare  in ragione  del  non ritenuto  assoggettamento dell’atto a controllo,  il candidato  è tenuto a risolvere  separatamente tutte le  questioni  prospettate nel  deferimento:  interferenza del controllo preventivo di legittimità con la funzione di vigilanza attribuita in materia al pubblico ministero; disponibilità o  meno dalle parti del credito erariale oggetto della transazione; mancanza o  meno della  causa nella  transazione; trasmissibilità  o  meno agli eredi  del  debito  che trae origine  da sentenza della  Corte dei  conti  di  condanna per danno all’immagine.

TRACCIA N. 2

*Con atto di  citazione,  depositato  in data 18.12.2023, la  Procura Regionale  ha convenuto  in giudizio la  soc. X s.r.l.  in fallimento,  il Sig.  Y,  quale  legale  rappresentante p.t. della  stessa all’epoca  dei  fatti,  nonché l’ing.  Z, quale  tecnico incaricato di redigere la relazione da allegare alla domanda di aiuto, per sentirli condannare a titolo di dolo ed in solido al pagamento di euro 200.000 in favore dello Stato, Ministero dell’Economia e delle finanze, pari all’intero ammontare di   contributi pubblici illecitamente ottenuti mediante falsa attestazione delle condizioni di ammissibilità richieste dalla normativa  emergenziale  volta  a disciplinare  gli interventi per la  ricostruzione,  l’assistenza  alle  popolazioni nonché per a ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dal sisma del 2012, a valere sull’apposito fondo per la ricostruzione delle aree terremotate assegnato alla P.C.D.M. per le predette finalità.

La Procura esponeva  che la notizia di  danno era pervenuta dalla  Guardia  di  finanza  che,  in data 6.3.2020, aveva trasmesso gli esiti di un’attività di polizia giudiziaria nell’ambito del procedimento penale a carico dei Sigg.   Y e Z per il reato di  cui agli artt. 110, 640 bis  c.p., conclusosi  con sentenza  di  patteggiamento  divenuta  irrevocabile  in data 20.12.2019.

Secondo la prospettazione accusatoria – le risultanze delle indagini penali- avevano comprovato che la società X S.r.l. aveva ottenuto illecitamente  i  contributi  per la  ricostruzione  post sisma  di  un  edificio di  proprietà  aziendale  ( ove svolgeva  attività  artigianale  tessile),  le  cui gravi  lesioni  non erano conseguenza dell’evento  calamitoso,  bensì  erano state successivamente  provocate con mezzi  meccanici  al  fine di  far risultare  fittiziamente  uno stato di  fatto  tale  da rientrare  nei  casi  che consentivano    l’erogazione  del  contributo  pubblico  di  demolizione  e ricostruzione  in  misura massima. Dal raffronto dei rilievi fotografici dell’immobile allegati alla domanda e quelli presenti nei supporti informatici trovati  nello  studio  dell’ing.  Z  era, infatti,  emerso che l’edificio,  subito  dopo il  sisma,  era privo  di  crolli mentre le fotografie  allegate  alla  richiesta  di  contributo  presentavano crolli strutturali  evidenti.  La circostanza  trovava anche riscontro nelle informazioni testimoniali dell’operaio che su indicazione del Sig. Y e dell’Ing. Z era intervenuto con mezzi meccanici sull’edificio in questione.

La domanda di aiuto, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex  art. 47 D.P.R. n. 445/2000), era sottoscritta  dal  legale  rappresentante p.t.  della  società  Sig.  Y ed era corredata (in  conformità  delle  disposizioni dell’ordinanza commissariale che disciplinava i requisiti e le modalità di assegnazione dei contributi) da documentazione fotografica e dalla relazione tecnica redatta dall’Ing. Z sullo stato  dell’immobile, con specifica attestazione del nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico. La domanda era accolta ed il contributo erogato in data 14.12.2015. Nel 2017 l’immobile  era stato interamente  ricostruito  e nel  2021 la  società  X era stata dichiarata  fallita,  in seguito  al procedimento amministrativo di revoca del contributo da parte dell’amministrazione erogante che ne aveva richiesto la restituzione  con provvedimento  in data 20.7.2020, notificato  in pari  data a mezzo pec sia  alla  società  X che al  legale rappresentante Sig. Y. In base ai fatti descritti, la Procura contestava – a titolo di dolo ed in solido – alla società beneficiaria X s.r.l in fallimento, in persona del curatore fallimentare, al Sig. Y in proprio e all’Ing. Z , il risarcimento del danno erariale   pari all’intero contributo percepito, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva in giudizio la curatela della Soc. X eccependo:

il  difetto  di   giurisdizione  della  Corte  dei  conti,  spettando  la  competenza  giurisdizionale,  in  corso  di   procedura fallimentare,  alla  cognizione  esclusiva  del  Tribunale  fallimentare  e, comunque, l’inammissibilità  o improcedibilità  della domanda stante il  divieto  ex art. 51 L.F.  di  iniziare  o  proseguire  azioni  individuali dal  giorno  della  declaratoria  di fallimento.

Il Sig. Y, si è costituito in giudizio, contestando gli addebiti ed eccependo:

Il difetto di giurisdizione, sotto due profili: il primo in relazione alla natura di mero sussidio dell’aiuto finanziario erogato a  fini solidaristici;  il  secondo,   in  relazione  al  difetto  di   rapporto  di   servizio  che sarebbe  configurabile  solo  tra l’amministrazione erogante e la società X beneficiaria del contributo e non già con l’amministratore della stessa;

La prescrizione del credito, essendo decorsi cinque anni sia dalla presentazione della domanda che dalla erogazione del contributo, avvenuta in data 14.1.2015, alla luce della notifica dell’invito a dedurre in data  21.07.2023;

Il mancato assolvimento dell’onere della prova, stante l’inutilizzabilità degli elementi investigativi acquisiti in sede  di indagini preliminari privi del vaglio dibattimentale;

L’insussistenza del danno, posto che il sisma aveva provocato danni gravissimi all’immobile che avrebbero, comunque, potuto portare al riconoscimento del contributo massimo e che gli importi percepiti erano stati effettivamente utilizzati per la demolizione e ricostruzione dell’edificio;

Si costituiva l’ing. Z, eccependo:

Il difetto  di  giurisdizione,  essendo un libero  professionista  incaricato  dalla  Soc. X s.r.l.  ed avendo svolto  l’incarico  in qualità di consulente privato non soggetto alla giurisdizione contabile;

La prescrizione  del  credito  in ragione  del  decorso del  termine  quinquennale,  in mancanza di  validi atti  interruttivi  nei suoi confronti;

Il mancato assolvimento dell’onere della prova, stante l’inutilizzabilità degli elementi investigativi acquisiti in sede  di indagini   preliminari   privi  del   vaglio  dibattimentale   e,  comunque, l’inefficacia   extra  penale   della   sentenza  di patteggiamento;

In via subordinata, l’erronea quantificazione del danno, posto che il sisma aveva provocato danni gravi all’immobile che avrebbero, comunque, comportato il riconoscimento di un contributo di minor importo, e che gli importi percepiti erano stati effettivamente utilizzati per la ricostruzione dell’edificio. Al tal fine chiedeva in via istruttoria ammettersi CTU volta all’esatta quantificazione del differenziale tra il contributo effettivamente conseguito dalla soc. X    e quello minore che teoricamente sarebbe comunque spettato in caso di lesioni di livello inferiore.

Il candidato rediga la motivazione ed il dispositivo della sentenza, esaminando le questioni di rito e di merito anche nel caso ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l’esame delle altre.

TRACCIA N. 3

Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura Regionale conveniva in giudizio i soggetti in epigrafe dinanzi questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirli condannare al pagamento, a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave,  in favore del Consorzio di  Bonifica, della somma complessiva di  euro 180.000,00 da suddividersi nella misura indicata in atti.

Deduceva  in particolare il Pubblico Ministero che, con esposto anonimo erano stati segnalati alla Procura regionale i trattamenti economici abnormi riconosciuti ai Direttori dei Consorzi di Bonifica e, in particolare, al Consorzio XY.

A seguito dello svolgimento di  conseguente attività istruttoria, che aveva riguardato i Direttori di  tutti i Consorzi di Bonifica, venivano individuate tre poste di danno, asseritamente conseguenti alla retribuzione e ai benefit  riconosciuti ai Direttori generali del consorzio in oggetto.

La Procura notificava  quindi l’invito a dedurre, cui seguiva la trasmissione di memorie difensive  di tutti gli intimati, ad eccezione del sig. Menenio. Le deduzioni non erano ritenute idonee a modificare l’ipotesi accusatoria, cosicché venivano confermate in citazione le contestazioni già prospettate in sede di invito.

In particolare:

  1. a) con riferimento all’integrazione dell’indennità  di  funzione,  pari  a sei  indennità,  erogata in favore  del  Direttore Generale Calpurnia, il Requirente riteneva che la stessa non fosse conforme al c.c.n.l.   poiché sarebbe stata attribuita a ciascun  dirigente  non in relazione  ad eventuali,  specifiche  responsabilità  eccedenti  le  normali  mansioni  istituzionali, ma solo in virtù di un generico richiamo ad una Circolare consortile.

Conseguentemente,  la  Procura individuava  nelle  buste paga la  voce stipendiale  che trovava origine  nella  delibera  del Cda del Consorzio di Bonifica.

Il Requirente considerava responsabili dell’illegittima erogazione, pari a complessivi euro 128.000,00 i componenti del Consiglio di amministrazione  del Consorzio che avevano approvato la  cit. delibera  del  2015, quindi Tizio  (Presidente), nella  misura  del  40%,  Caio (Vicepresidente),  Sempronio,  Mevio e  Menenio  nella  misura  del  15% ciascuno,  quali componenti;

  1. b) quanto all’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale, i Direttori generali Calpurnia e Filano, secondo la pubblica accusa, avrebbero indebitamente usufruito di tale benefit, con spese a carico del Consorzio, in assenza di previsioni contrattuali che lo legittimassero, poiché  il  Contratto di  riferimento  prevedeva solamente  la  possibilità  di  stipulare  una polizza assicurativa  in favore  di  chi utilizzasse  il  proprio  mezzo per ragioni  d’ufficio,  mentre le  previsioni  contrattuali  non valevano a consentire all’Ente il riconoscimento di benefit normativamente non previsti ai propri dirigenti.

La relativa  voce di  danno presente nei  cedolini degli  stipendi  dei  convenuti  veniva  contestata nella  misura  di  euro 6.000,00 a Calpurnia e nella misura di euro 3.000,00 a Filano, quali utilizzatori in via esclusiva del mezzo;

  1. c) anche il compenso speciale di  cui al  CCNL,  sarebbe stato, secondo l’impostazione  accusatoria,  illegittimamente erogato poiché  il citato premio di  risultato avrebbe dovuto essere preceduto da una motivata  deliberazione  del  C.d.a. che ne giustificasse  l’attribuzione  al  Direttore  generale  Calpurnia.  La liquidazione  degli  importi  a titolo  di  compenso speciale – pari   a complessivi Euro 38.000,00, ( somma erogata con mandati di pagamento del maggio 2019, maggio 2020, maggio 2021 e maggio 2022) per gli anni dal 2018 al 2021, sarebbe, dunque,  riconducibile alla condotta della stessa Calpurnia e del rag. Augusto, Direttore   dell’Area di  ragioneria il quale, firmatario dei mandati di  pagamento avrebbero omesso di verificare che l’erogazione di tali compensi afferenti gli anni 2018/2021 fosse collocata all’interno di un corretto processo valutativo, a partire dalla determinazione degli obiettivi da conseguire sino alla  concreta verifica di tale realizzazione.

Con distinte comparse ritualmente depositate, si costituivano i convenuti Calpurnia e Filano, contestando l’addebito di responsabilità  formulato  nei  loro confronti  per l’utilizzo  dell’auto  aziendale  ed eccependo, in via  pregiudiziale  il difetto di  giurisdizione  della  Corte dei  conti,  anche  in considerazione  della  natura privatistica  del  rapporto di  lavoro  dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica.

La nullità della citazione, ai sensi dell’art. 86, comma 2, lettera c) per mancata prova della quantificazione del danno. Nel merito, la difesa eccepiva:

– l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito erariale;

– la legittimità e liceità della condotta tenuta;

– il  difetto  del  nesso  eziologico tra  la  condotta ed il  danno ipotizzato,  essendo stato l’utilizzo  dell’auto  autorizzato autonomamente dal Consorzio e non riconducibile ad alcuna attività dei convenuti;

– il difetto dell’elemento soggettivo dell’illecito, non sussistendo gli elementi essenziali fondanti il dolo o la colpa grave. In particolare,  la  difesa  della  convenuta, alla  quale  veniva  contestata anche l’ulteriore  posta di  danno consistente nell’erogazione del compenso speciale di cui al c.c.n.l., eccepiva la nullità della domanda di condanna in ragione della mancata ripartizione della responsabilità tra i convenuti.

Con comparsa  ritualmente depositata si costituiva in giudizio il convenuto Augusto, al quale veniva contestata, quale Direttore dell’area  di  ragioneria e firmatario dei mandati di  pagamenti,  la medesima  posta di  danno ipotizzata  per Calpurnia, consistente nell’erogazione del compenso speciale di cui al c.c.n.l.

La difesa eccepiva, in via pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione e la nullità della domanda di condanna in ragione della mancata ripartizione della responsabilità tra i convenuti.

Nel merito, rilevava, che la condotta antigiuridica contestata dalla Procura non rientrava nelle competenze dell’area ragioneria che aveva solo emesso i mandati di pagamento.

Con distinte  comparse ritualmente  depositate,  si costituivano  in giudizio Tizio,  Caio, Sempronio  e Mevio,  evocati  in giudizio quali componenti del Consiglio di  amministrazione del Consorzio per aver  partecipato alla deliberazione che avrebbe poi   dato luogo  ad illegittime  erogazioni  dell’integrazione  dell’indennità  di  funzione,  in favore  dei  Direttori generali   del   Consorzio.   La  difesa   ha  eccepito:   in  via   pregiudiziale   il  difetto   di   giurisdizione;   in  via   preliminare, l’inammissibilità  e/o nullità  dell’atto  di  citazione  per violazione  dell’art.  51, c.g.c., avendo il  p.m. avviato  l’attività istruttoria in assenza di una specifica e concreta notizia di danno.

In via preliminare, veniva eccepita, poi, la prescrizione dell’azione risarcitoria, poiché il fatto dannoso sarebbe derivato dalla delibera del c.d.a. del 2015 mentre l’invito a dedurre veniva notificato a luglio 2022, a distanza di sette anni dalla predetta delibera.

Venivano, altresì, evidenziate:

– l’insussistenza del danno, posto che i principi e le norme richiamate dal Requirente non troverebbero applicazione nel caso di specie;

– l’infondatezza del motivo di diritto relativo all’integrazione dell’indennità di funzione poiché tale indennità non sarebbe legata  alla  fissazione  degli obiettivi  ex ante e alla  verifica ex post del conseguimento degli stessi,  bensì all’assunzione di   responsabilità  connesse  alle  peculiarità  della  struttura  consortile,  alla  capacità  di   gestire  i  processi  di   unità organizzative  complesse  e all’idoneità  di  svolgere  attività  che  implichino  un’elevata  professionalità.  L’erogazione dell’indennità  sarebbe poi  giustificata  dall’accordo  integrativo  aziendale,  in considerazione  del  fatto  che dall’accorpamento  di  tre  Consorzi in attuazione  della  legge regionale,  era derivato  il Consorzio di  che trattasi,  con accrescimento di responsabilità del relativo Direttore Generale;

– l’insussistenza  dell’elemento  soggettivo  del  dolo e della  colpa  grave,  in considerazione:  della  presenza del  revisore unico dei conti nella seduta del c.d.a.; del coinvolgimento di consulenti legali in materia giuslavoristica nell’elaborazione dell’accordo integrativo aziendale;  dell’affidamento dei  consiglieri nella  piena  legittimità di  tale indennità,  poiché la stessa era stata riconosciuta ben prima del 2015, senza che alcun organo di  controllo interno o  esterno sollevasse obiezioni; dell’assenza di specifica professionalità da parte dei componenti del c.d.a.;

– l’erronea ripartizione del danno tra i convenuti, non essendo stata considerata la presenza nella medesima seduta del c.d.a. del rappresentante dei Sindaci che non è stato  evocato in giudizio;

– la compensazione del lucro con il danno, poiché la razionalizzazione delle aree  dirigenziali e la riorganizzazione delle funzioni ai  dirigenti  rimasti  spiegano  la  scelta  del  Consorzio di  integrare  l’indennità  e hanno comunque assicurato  al medesimo ente un notevole risparmio di spesa derivante dall’accorpamento in unico consorzio.

È stato, infine,  chiesto  l’esercizio  del  potere riduttivo  dell’addebito,  del  contributo  di  terzi  alla  causazione  del  danno, della  difficoltà della  materia  e delle  prassi  pregresse, dell’affidamento  ingenerato  dall’inerzia  della  Procura per molti anni dall’esposto anonimo.

Con comparsa  ritualmente depositata si costituiva in giudizio il convenuto Menenio, quale componente del C.d.a. del Consorzio che aveva  partecipato  alla  deliberazione  da cui sarebbero scaturite  le  illegittime  erogazioni  di  indennità  in favore dei Direttori generali del Consorzio. In via preliminare, oltre che sulle medesime eccezioni sollevate dagli altri convenuti, la difesa di Menenio si è soffermata sull’eccezione di nullità e/o inammissibilità per violazione del combinato disposto  degli  artt. 71 e 87, non essendo stato mai  notificato  al  convenuto l’invito  a dedurre. La difesa  ha infine, concluso  chiedendo:  in via  pregiudiziale  di  rito,  di  dichiarare  il  difetto  di  giurisdizione  del  Giudice contabile;  in via pregiudiziale  di rito,  di dichiarare  l’inammissibilità  dell’azione  e/o la  nullità  dell’atto di citazione  per violazione  dell’art. 71 e dell’art. 51, c.g.c..; in via preliminare, di  respingere la domanda per intervenuta prescrizione; nel merito, in via principale,  di   respingere  la  domanda  per  insussistenza  dell’elemento  oggettivo  e  dell’elemento  soggettivo  della fattispecie; in via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo.

Il Consorzio XY interveniva in giudizio, depositando proprio atto di intervento e chiedendo l’integrale accoglimento della domanda, con il favore delle spese.

Il candidato rediga  la motivazione e il dispositivo della  sentenza, esaminando le questioni di rito e di merito anche nel caso ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l’esame delle altre.

 

Seconda prova – Diritto civile e diritto commerciale con riferimenti al diritto processuale civile – Prova del 25 marzo 2025

TRACCIA N. 1

Premesse  le   nozioni  generali   sulla   responsabilità   del   professionista   intellettuale,   si  soffermi   il  candidato   sulla responsabilità  dell’avvocato,  con riferimento  alle  modalità  di  valutazione,  in sede  di  giudizio di  merito  e di  legittimità, dell’attività da lui omessa.

TRACCIA N. 2

Dopo aver  illustrato  le  differenze  esistenti  tra proposta irrevocabile,  opzione,  prelazione  e contratto preliminare,  il candidato si soffermi sulle fattispecie di diritto di prelazione e sul contraddittorio nei relativi giudizi.

TRACCIA N. 3 (Traccia estratta)

Premessa la descrizione delle differenze tra risoluzione del contratto per inadempimento e recesso con ritenzione della caparra, il candidato si soffermi sulle modifiche del titolo della domanda nei diversi gradi di giudizio.

 

Terza prova – Diritto costituzionale e diritto amministrativo – Prova del 26 marzo 2025

TRACCIA N. 1 (Traccia estratta)

Premessi cenni sul procedimento incidentale innanzi alla  Corte costituzionale, il candidato si soffermi sugli effetti delle sentenze interpretative.

TRACCIA N. 2

Il principio di legalità, legale e costituzionale, e l’attività normativa del Governo.

TRACCIA N. 3

La risarcibilità del danno da ritardo della Pubblica Amministrazione.

 

Quarta prova – Contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario- Prova del 27 marzo 2025

 

TRACCIA N. 1

Il processo  di quantificazione del danno all’erario: profili sostanziali e processuali.

TRACCIA N. 2

La responsabilità amministrativa plurisoggettiva con particolare riferimento all’illecito omissivo e alla responsabilità per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa o ritardata denuncia del fatto.

TRACCIA N. 3

La legittimazione del Pubblico Ministero contabile nel sistema di tutela delle ragioni creditorie pubbliche.

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