CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 41 POSTI DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI – DP 237 DEL 6/10/2023.
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Tracce Concorso Magistratura Corte dei Conti 2025
Prima prova – Prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti – Prova del 24 marzo 2025
TRACCIA N. 1 (Prova estratta)
Con DPCM del … viene approvato un accordo stragiudiziale sottoscritto, in data …, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e il sig. Tizio, nato il 1/1/1935.
L’accordo è finalizzato a risolvere in via transattiva la posizione del Sig. Tizio in relazione alla condanna dello stesso al pagamento in favore dell’Erario della somma di 3 milioni di euro, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza definitiva della Corte dei conti di condanna del Sig. Tizio.
La transazione concerne un credito erariale derivante dalla condanna del Sig. Tizio in sede di responsabilità amministrativa per danno all’immagine, qualificato in sentenza quale danno non patrimoniale.
Esso prevede, in particolare, la rinuncia da parte della PCM ad ogni ulteriore azione esecutiva sul patrimonio del Sig. Tizio e la rinuncia all’ipoteca su un immobile del Sig. Tizio al fine di consentire la vendita del predetto immobile, come da contratto preliminare tra il Sig. Tizio e il Sig. Caio del XXXX per il prezzo di 1 milione di euro. Ciò per assicurare, per un verso, l’incameramento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione della somma di 800.000,00 euro ad estinzione del credito erariale vantato dal Ministero XXXX iscritto a ruolo, che trova causa nella condanna generica del Sig. Tizio in sede penale per i medesimi fatti che hanno dato luogo alla sentenza della Corte dei conti di condanna per danno all’immagine, e l’incameramento, per altro verso, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri della rimanente somma di 200.000,00 euro a parziale estinzione del debito residuo (1 milione di euro) derivante dalla citata sentenza della Corte dei conti di condanna del Sig. Tizio.
Nella documentazione a corredo del provvedimento, vi è anche il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale, esprimendosi favorevolmente in linea legale alla sottoscrizione dell’accordo, ha evidenziato l’opportunità di considerare in termini unitari le somme confluenti nel bilancio dello Stato.
Il provvedimento è pervenuto alla Corte dei conti munito del visto di regolarità amministrativo-contabile dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della PCM.
Sul provvedimento l’Ufficio di controllo competente della Corte dei conti ha ritenuto di formulare osservazioni all’Amministrazione con rilievo del XXXX. Veniva, in primo luogo, evidenziato che la fattispecie si tradurrebbe in un atto transattivo concernente diritti non disponibili dalle parti, stante tra l’altro quanto previsto dall’art. 214 del codice di giustizia contabile, secondo cui è a carico dell’Amministrazione titolare del credito erariale l’obbligo dell’azione di recupero, sanzionato, in caso di mancato avvio delle azioni di recupero, da responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale (comma 4). Veniva, inoltre, osservato che l’atto transattivo apparirebbe in ogni caso privo di causa, non trattandosi nella specie di transigere in relazione a pretese oggetto di controversia in giudizio, ma in relazione all’esecuzione di un credito certo, liquido ed esigibile – quale quello derivante dalla sentenza definitiva di condanna per danno all’immagine – per il quale sono in corso alcune procedure esecutive per la realizzazione del medesimo. Venivano poi considerate irrilevanti, a giustificazione della transazione, la difficoltà nel portare a buon fine le procedure esecutive sul patrimonio del debitore, l’età ormai avanzata del debitore e la ritenuta non trasmissibilità agli eredi del titolo debitorio, evidenziando con riferimento a quest’ultimo profilo che la questione della trasmissibilità agli eredi prescinde dalla qualificazione giuridica del danno (patrimoniale in senso stretto o danno all’immagine), giacché il discrimine è dato dall’accertamento negativo o positivo di un “illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi” (art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994), accertamento questo che dalla sentenza di condanna non emerge con immediatezza.
L’Amministrazione ha risposto al rilievo dell’Ufficio con nota del XXXX, argomentando sia sulla questione concernente l’indisponibilità del diritto oggetto della transazione e la mancanza di causa della transazione sia sulla questione della trasmissibilità o meno agli eredi dei debiti risarcitori derivanti da pronunce di condanna a titolo di danno all’immagine. Sulla questione concernente l’indisponibilità del diritto oggetto della transazione, l’Amministrazione richiama quanto previsto dal legislatore per i crediti tributari, anch’essi crediti erariali, per i quali è possibile la transazione nell’ambito delle procedure concorsuali (art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Sulla questione relativa alla mancanza di causa della transazione, l’Amministrazione, nel sottolineare che in realtà l’accordo riguarderebbe due distinte, ma contigue, posizioni debitorie da parte del Sig. Tizio nei confronti dell’Erario e per gli stessi fatti alla base della condanna in sede penale, rappresenta che la pretesa creditoria a favore del Ministero XXXX a titolo risarcitorio per i danni conseguiti ai reati contestati sarebbe oggetto di ricorso in opposizione dallo stesso Sig. Tizio in sede esecutiva davanti al Tribunale XXXX per presunta violazione del principio del ne bis in idem, traendo il debito origine dagli stessi fatti penalmente rilevanti che hanno dato origine al giudizio per responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti. Sicché, ad avviso dell’Amministrazione, la causa della transazione sarebbe nella specie ravvisabile nell’esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza, data appunto dal richiamato giudizio di opposizione all’esecuzione del decreto ingiuntivo per la realizzazione del credito vantato dal Ministero XXXX.
Sulla questione della trasmissibilità o meno agli eredi dei debiti risarcitori derivanti da pronunce di condanna a titolo di danno all’immagine, l’Amministrazione richiama le conclusioni della sentenza della Corte dei conti con la quale il Sig. Tizio è stato condannato per danno all’immagine per sottolineare che, con riferimento ad altri convenuti nel medesimo giudizio, eredi di altri soggetti in concorso per i medesimi fatti penalmente rilevanti e deceduti nelle more dell’instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte dei conti, era stata accertata la mancanza dell’ingiustificato arricchimento da parte dei medesimi e di qui l’intrasmissibilità del danno non patrimoniale agli stessi.
Anche alla luce dei chiarimenti suddetti, il Magistrato istruttore, ritenendo di non potere considerare superati i dubbi di legittimità sollevati con il rilievo formale, ha proposto al Consigliere delegato, con propria relazione, la rimessione del provvedimento alla valutazione collegiale della Sezione del controllo onde dirimere i dubbi manifestati, ulteriormente esplicitando le questioni prospettate nel rilievo. In particolare, sulla questione della indisponibilità del diritto oggetto della transazione, il Magistrato istruttore ha osservato che non può essere preso in considerazione l’argomento dell’Amministrazione a proposito della transazione fiscale giacché la non disponibilità dalle parti del credito erariale e quindi la non ammissibilità dello stesso ad essere oggetto di transazione possono soltanto essere oggetto di previsione espressa di legge, come nella transazione fiscale, che in tal caso riveste carattere di specialità e dunque non è suscettibile di interpretazione analogica. Quanto alla mancanza di causa della transazione, il Magistrato istruttore aggiunge che, pur volendo considerare unitariamente l’operazione di estinzione dei due crediti erariali (quello della PCM e quello del Ministero XXXX), non risulta dall’accordo transattivo l’espressa rinuncia del Sig. Tizio al contenzioso presso il Tribunale XXXX sulla questione del ne bis in idem.
Il Consigliere delegato, nel condividere le argomentazioni svolte dal Magistrato istruttore nella relazione di deferimento, ha ritenuto di trasmettere gli atti al Presidente della Corte dei conti per il deferimento all’Adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art.
3, comma 3, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, prospettando la necessità di una valutazione collegiale sul provvedimento e per la risoluzione delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:
“Se i decreti di approvazione di accordi transattivi, sottoscritti da Amministrazioni statali, concernenti crediti erariali derivanti da sentenze definitive della Corte dei conti di condanna in sede di responsabilità amministrativa, siano riconducibili alla tipologia di atti di cui all’art. 3, primo comma, lettera g), della legge n. 20/1994 e come tali assoggettabili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti”;
“Se i decreti di approvazione di accordi transattivi, sottoscritti da Amministrazioni statali, concernenti crediti erariali derivanti da sentenze definitive della Corte dei conti di condanna in sede di responsabilità amministrativa, debbano, comunque, ritenersi esclusi dal controllo preventivo di legittimità, stante l’interferenza nella specie del controllo preventivo di legittimità con la funzione di vigilanza attribuita dal codice di giustizia contabile al Pubblico ministero contabile sull’esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dal giudice contabile (artt. 212-216)”.
In adunanza generale, l’Amministrazione ha concluso con la richiesta di ammissione al visto del provvedimento, richiamandosi alle argomentazioni svolte nella memoria in risposta al rilievo formale.
Provveda il candidato alla stesura della deliberazione, previa risoluzione delle questioni di massima.
Ove si ritenga di concludere per il non luogo a deliberare in ragione del non ritenuto assoggettamento dell’atto a controllo, il candidato è tenuto a risolvere separatamente tutte le questioni prospettate nel deferimento: interferenza del controllo preventivo di legittimità con la funzione di vigilanza attribuita in materia al pubblico ministero; disponibilità o meno dalle parti del credito erariale oggetto della transazione; mancanza o meno della causa nella transazione; trasmissibilità o meno agli eredi del debito che trae origine da sentenza della Corte dei conti di condanna per danno all’immagine.
TRACCIA N. 2
*Con atto di citazione, depositato in data 18.12.2023, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la soc. X s.r.l. in fallimento, il Sig. Y, quale legale rappresentante p.t. della stessa all’epoca dei fatti, nonché l’ing. Z, quale tecnico incaricato di redigere la relazione da allegare alla domanda di aiuto, per sentirli condannare a titolo di dolo ed in solido al pagamento di euro 200.000 in favore dello Stato, Ministero dell’Economia e delle finanze, pari all’intero ammontare di contributi pubblici illecitamente ottenuti mediante falsa attestazione delle condizioni di ammissibilità richieste dalla normativa emergenziale volta a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni nonché per a ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dal sisma del 2012, a valere sull’apposito fondo per la ricostruzione delle aree terremotate assegnato alla P.C.D.M. per le predette finalità.
La Procura esponeva che la notizia di danno era pervenuta dalla Guardia di finanza che, in data 6.3.2020, aveva trasmesso gli esiti di un’attività di polizia giudiziaria nell’ambito del procedimento penale a carico dei Sigg. Y e Z per il reato di cui agli artt. 110, 640 bis c.p., conclusosi con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile in data 20.12.2019.
Secondo la prospettazione accusatoria – le risultanze delle indagini penali- avevano comprovato che la società X S.r.l. aveva ottenuto illecitamente i contributi per la ricostruzione post sisma di un edificio di proprietà aziendale ( ove svolgeva attività artigianale tessile), le cui gravi lesioni non erano conseguenza dell’evento calamitoso, bensì erano state successivamente provocate con mezzi meccanici al fine di far risultare fittiziamente uno stato di fatto tale da rientrare nei casi che consentivano l’erogazione del contributo pubblico di demolizione e ricostruzione in misura massima. Dal raffronto dei rilievi fotografici dell’immobile allegati alla domanda e quelli presenti nei supporti informatici trovati nello studio dell’ing. Z era, infatti, emerso che l’edificio, subito dopo il sisma, era privo di crolli mentre le fotografie allegate alla richiesta di contributo presentavano crolli strutturali evidenti. La circostanza trovava anche riscontro nelle informazioni testimoniali dell’operaio che su indicazione del Sig. Y e dell’Ing. Z era intervenuto con mezzi meccanici sull’edificio in questione.
La domanda di aiuto, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000), era sottoscritta dal legale rappresentante p.t. della società Sig. Y ed era corredata (in conformità delle disposizioni dell’ordinanza commissariale che disciplinava i requisiti e le modalità di assegnazione dei contributi) da documentazione fotografica e dalla relazione tecnica redatta dall’Ing. Z sullo stato dell’immobile, con specifica attestazione del nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico. La domanda era accolta ed il contributo erogato in data 14.12.2015. Nel 2017 l’immobile era stato interamente ricostruito e nel 2021 la società X era stata dichiarata fallita, in seguito al procedimento amministrativo di revoca del contributo da parte dell’amministrazione erogante che ne aveva richiesto la restituzione con provvedimento in data 20.7.2020, notificato in pari data a mezzo pec sia alla società X che al legale rappresentante Sig. Y. In base ai fatti descritti, la Procura contestava – a titolo di dolo ed in solido – alla società beneficiaria X s.r.l in fallimento, in persona del curatore fallimentare, al Sig. Y in proprio e all’Ing. Z , il risarcimento del danno erariale pari all’intero contributo percepito, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la curatela della Soc. X eccependo:
il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, spettando la competenza giurisdizionale, in corso di procedura fallimentare, alla cognizione esclusiva del Tribunale fallimentare e, comunque, l’inammissibilità o improcedibilità della domanda stante il divieto ex art. 51 L.F. di iniziare o proseguire azioni individuali dal giorno della declaratoria di fallimento.
Il Sig. Y, si è costituito in giudizio, contestando gli addebiti ed eccependo:
Il difetto di giurisdizione, sotto due profili: il primo in relazione alla natura di mero sussidio dell’aiuto finanziario erogato a fini solidaristici; il secondo, in relazione al difetto di rapporto di servizio che sarebbe configurabile solo tra l’amministrazione erogante e la società X beneficiaria del contributo e non già con l’amministratore della stessa;
La prescrizione del credito, essendo decorsi cinque anni sia dalla presentazione della domanda che dalla erogazione del contributo, avvenuta in data 14.1.2015, alla luce della notifica dell’invito a dedurre in data 21.07.2023;
Il mancato assolvimento dell’onere della prova, stante l’inutilizzabilità degli elementi investigativi acquisiti in sede di indagini preliminari privi del vaglio dibattimentale;
L’insussistenza del danno, posto che il sisma aveva provocato danni gravissimi all’immobile che avrebbero, comunque, potuto portare al riconoscimento del contributo massimo e che gli importi percepiti erano stati effettivamente utilizzati per la demolizione e ricostruzione dell’edificio;
Si costituiva l’ing. Z, eccependo:
Il difetto di giurisdizione, essendo un libero professionista incaricato dalla Soc. X s.r.l. ed avendo svolto l’incarico in qualità di consulente privato non soggetto alla giurisdizione contabile;
La prescrizione del credito in ragione del decorso del termine quinquennale, in mancanza di validi atti interruttivi nei suoi confronti;
Il mancato assolvimento dell’onere della prova, stante l’inutilizzabilità degli elementi investigativi acquisiti in sede di indagini preliminari privi del vaglio dibattimentale e, comunque, l’inefficacia extra penale della sentenza di patteggiamento;
In via subordinata, l’erronea quantificazione del danno, posto che il sisma aveva provocato danni gravi all’immobile che avrebbero, comunque, comportato il riconoscimento di un contributo di minor importo, e che gli importi percepiti erano stati effettivamente utilizzati per la ricostruzione dell’edificio. Al tal fine chiedeva in via istruttoria ammettersi CTU volta all’esatta quantificazione del differenziale tra il contributo effettivamente conseguito dalla soc. X e quello minore che teoricamente sarebbe comunque spettato in caso di lesioni di livello inferiore.
Il candidato rediga la motivazione ed il dispositivo della sentenza, esaminando le questioni di rito e di merito anche nel caso ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l’esame delle altre.
TRACCIA N. 3
Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura Regionale conveniva in giudizio i soggetti in epigrafe dinanzi questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirli condannare al pagamento, a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave, in favore del Consorzio di Bonifica, della somma complessiva di euro 180.000,00 da suddividersi nella misura indicata in atti.
Deduceva in particolare il Pubblico Ministero che, con esposto anonimo erano stati segnalati alla Procura regionale i trattamenti economici abnormi riconosciuti ai Direttori dei Consorzi di Bonifica e, in particolare, al Consorzio XY.
A seguito dello svolgimento di conseguente attività istruttoria, che aveva riguardato i Direttori di tutti i Consorzi di Bonifica, venivano individuate tre poste di danno, asseritamente conseguenti alla retribuzione e ai benefit riconosciuti ai Direttori generali del consorzio in oggetto.
La Procura notificava quindi l’invito a dedurre, cui seguiva la trasmissione di memorie difensive di tutti gli intimati, ad eccezione del sig. Menenio. Le deduzioni non erano ritenute idonee a modificare l’ipotesi accusatoria, cosicché venivano confermate in citazione le contestazioni già prospettate in sede di invito.
In particolare:
- a) con riferimento all’integrazione dell’indennità di funzione, pari a sei indennità, erogata in favore del Direttore Generale Calpurnia, il Requirente riteneva che la stessa non fosse conforme al c.c.n.l. poiché sarebbe stata attribuita a ciascun dirigente non in relazione ad eventuali, specifiche responsabilità eccedenti le normali mansioni istituzionali, ma solo in virtù di un generico richiamo ad una Circolare consortile.
Conseguentemente, la Procura individuava nelle buste paga la voce stipendiale che trovava origine nella delibera del Cda del Consorzio di Bonifica.
Il Requirente considerava responsabili dell’illegittima erogazione, pari a complessivi euro 128.000,00 i componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio che avevano approvato la cit. delibera del 2015, quindi Tizio (Presidente), nella misura del 40%, Caio (Vicepresidente), Sempronio, Mevio e Menenio nella misura del 15% ciascuno, quali componenti;
- b) quanto all’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale, i Direttori generali Calpurnia e Filano, secondo la pubblica accusa, avrebbero indebitamente usufruito di tale benefit, con spese a carico del Consorzio, in assenza di previsioni contrattuali che lo legittimassero, poiché il Contratto di riferimento prevedeva solamente la possibilità di stipulare una polizza assicurativa in favore di chi utilizzasse il proprio mezzo per ragioni d’ufficio, mentre le previsioni contrattuali non valevano a consentire all’Ente il riconoscimento di benefit normativamente non previsti ai propri dirigenti.
La relativa voce di danno presente nei cedolini degli stipendi dei convenuti veniva contestata nella misura di euro 6.000,00 a Calpurnia e nella misura di euro 3.000,00 a Filano, quali utilizzatori in via esclusiva del mezzo;
- c) anche il compenso speciale di cui al CCNL, sarebbe stato, secondo l’impostazione accusatoria, illegittimamente erogato poiché il citato premio di risultato avrebbe dovuto essere preceduto da una motivata deliberazione del C.d.a. che ne giustificasse l’attribuzione al Direttore generale Calpurnia. La liquidazione degli importi a titolo di compenso speciale – pari a complessivi Euro 38.000,00, ( somma erogata con mandati di pagamento del maggio 2019, maggio 2020, maggio 2021 e maggio 2022) per gli anni dal 2018 al 2021, sarebbe, dunque, riconducibile alla condotta della stessa Calpurnia e del rag. Augusto, Direttore dell’Area di ragioneria il quale, firmatario dei mandati di pagamento avrebbero omesso di verificare che l’erogazione di tali compensi afferenti gli anni 2018/2021 fosse collocata all’interno di un corretto processo valutativo, a partire dalla determinazione degli obiettivi da conseguire sino alla concreta verifica di tale realizzazione.
Con distinte comparse ritualmente depositate, si costituivano i convenuti Calpurnia e Filano, contestando l’addebito di responsabilità formulato nei loro confronti per l’utilizzo dell’auto aziendale ed eccependo, in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, anche in considerazione della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica.
La nullità della citazione, ai sensi dell’art. 86, comma 2, lettera c) per mancata prova della quantificazione del danno. Nel merito, la difesa eccepiva:
– l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito erariale;
– la legittimità e liceità della condotta tenuta;
– il difetto del nesso eziologico tra la condotta ed il danno ipotizzato, essendo stato l’utilizzo dell’auto autorizzato autonomamente dal Consorzio e non riconducibile ad alcuna attività dei convenuti;
– il difetto dell’elemento soggettivo dell’illecito, non sussistendo gli elementi essenziali fondanti il dolo o la colpa grave. In particolare, la difesa della convenuta, alla quale veniva contestata anche l’ulteriore posta di danno consistente nell’erogazione del compenso speciale di cui al c.c.n.l., eccepiva la nullità della domanda di condanna in ragione della mancata ripartizione della responsabilità tra i convenuti.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio il convenuto Augusto, al quale veniva contestata, quale Direttore dell’area di ragioneria e firmatario dei mandati di pagamenti, la medesima posta di danno ipotizzata per Calpurnia, consistente nell’erogazione del compenso speciale di cui al c.c.n.l.
La difesa eccepiva, in via pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione e la nullità della domanda di condanna in ragione della mancata ripartizione della responsabilità tra i convenuti.
Nel merito, rilevava, che la condotta antigiuridica contestata dalla Procura non rientrava nelle competenze dell’area ragioneria che aveva solo emesso i mandati di pagamento.
Con distinte comparse ritualmente depositate, si costituivano in giudizio Tizio, Caio, Sempronio e Mevio, evocati in giudizio quali componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio per aver partecipato alla deliberazione che avrebbe poi dato luogo ad illegittime erogazioni dell’integrazione dell’indennità di funzione, in favore dei Direttori generali del Consorzio. La difesa ha eccepito: in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione; in via preliminare, l’inammissibilità e/o nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 51, c.g.c., avendo il p.m. avviato l’attività istruttoria in assenza di una specifica e concreta notizia di danno.
In via preliminare, veniva eccepita, poi, la prescrizione dell’azione risarcitoria, poiché il fatto dannoso sarebbe derivato dalla delibera del c.d.a. del 2015 mentre l’invito a dedurre veniva notificato a luglio 2022, a distanza di sette anni dalla predetta delibera.
Venivano, altresì, evidenziate:
– l’insussistenza del danno, posto che i principi e le norme richiamate dal Requirente non troverebbero applicazione nel caso di specie;
– l’infondatezza del motivo di diritto relativo all’integrazione dell’indennità di funzione poiché tale indennità non sarebbe legata alla fissazione degli obiettivi ex ante e alla verifica ex post del conseguimento degli stessi, bensì all’assunzione di responsabilità connesse alle peculiarità della struttura consortile, alla capacità di gestire i processi di unità organizzative complesse e all’idoneità di svolgere attività che implichino un’elevata professionalità. L’erogazione dell’indennità sarebbe poi giustificata dall’accordo integrativo aziendale, in considerazione del fatto che dall’accorpamento di tre Consorzi in attuazione della legge regionale, era derivato il Consorzio di che trattasi, con accrescimento di responsabilità del relativo Direttore Generale;
– l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, in considerazione: della presenza del revisore unico dei conti nella seduta del c.d.a.; del coinvolgimento di consulenti legali in materia giuslavoristica nell’elaborazione dell’accordo integrativo aziendale; dell’affidamento dei consiglieri nella piena legittimità di tale indennità, poiché la stessa era stata riconosciuta ben prima del 2015, senza che alcun organo di controllo interno o esterno sollevasse obiezioni; dell’assenza di specifica professionalità da parte dei componenti del c.d.a.;
– l’erronea ripartizione del danno tra i convenuti, non essendo stata considerata la presenza nella medesima seduta del c.d.a. del rappresentante dei Sindaci che non è stato evocato in giudizio;
– la compensazione del lucro con il danno, poiché la razionalizzazione delle aree dirigenziali e la riorganizzazione delle funzioni ai dirigenti rimasti spiegano la scelta del Consorzio di integrare l’indennità e hanno comunque assicurato al medesimo ente un notevole risparmio di spesa derivante dall’accorpamento in unico consorzio.
È stato, infine, chiesto l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, del contributo di terzi alla causazione del danno, della difficoltà della materia e delle prassi pregresse, dell’affidamento ingenerato dall’inerzia della Procura per molti anni dall’esposto anonimo.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio il convenuto Menenio, quale componente del C.d.a. del Consorzio che aveva partecipato alla deliberazione da cui sarebbero scaturite le illegittime erogazioni di indennità in favore dei Direttori generali del Consorzio. In via preliminare, oltre che sulle medesime eccezioni sollevate dagli altri convenuti, la difesa di Menenio si è soffermata sull’eccezione di nullità e/o inammissibilità per violazione del combinato disposto degli artt. 71 e 87, non essendo stato mai notificato al convenuto l’invito a dedurre. La difesa ha infine, concluso chiedendo: in via pregiudiziale di rito, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice contabile; in via pregiudiziale di rito, di dichiarare l’inammissibilità dell’azione e/o la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 71 e dell’art. 51, c.g.c..; in via preliminare, di respingere la domanda per intervenuta prescrizione; nel merito, in via principale, di respingere la domanda per insussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo della fattispecie; in via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo.
Il Consorzio XY interveniva in giudizio, depositando proprio atto di intervento e chiedendo l’integrale accoglimento della domanda, con il favore delle spese.
Il candidato rediga la motivazione e il dispositivo della sentenza, esaminando le questioni di rito e di merito anche nel caso ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l’esame delle altre.
Seconda prova – Diritto civile e diritto commerciale con riferimenti al diritto processuale civile – Prova del 25 marzo 2025
TRACCIA N. 1
Premesse le nozioni generali sulla responsabilità del professionista intellettuale, si soffermi il candidato sulla responsabilità dell’avvocato, con riferimento alle modalità di valutazione, in sede di giudizio di merito e di legittimità, dell’attività da lui omessa.
TRACCIA N. 2
Dopo aver illustrato le differenze esistenti tra proposta irrevocabile, opzione, prelazione e contratto preliminare, il candidato si soffermi sulle fattispecie di diritto di prelazione e sul contraddittorio nei relativi giudizi.
TRACCIA N. 3 (Traccia estratta)
Premessa la descrizione delle differenze tra risoluzione del contratto per inadempimento e recesso con ritenzione della caparra, il candidato si soffermi sulle modifiche del titolo della domanda nei diversi gradi di giudizio.
Terza prova – Diritto costituzionale e diritto amministrativo – Prova del 26 marzo 2025
TRACCIA N. 1 (Traccia estratta)
Premessi cenni sul procedimento incidentale innanzi alla Corte costituzionale, il candidato si soffermi sugli effetti delle sentenze interpretative.
TRACCIA N. 2
Il principio di legalità, legale e costituzionale, e l’attività normativa del Governo.
TRACCIA N. 3
La risarcibilità del danno da ritardo della Pubblica Amministrazione.
Quarta prova – Contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario- Prova del 27 marzo 2025
TRACCIA N. 1
Il processo di quantificazione del danno all’erario: profili sostanziali e processuali.
TRACCIA N. 2
La responsabilità amministrativa plurisoggettiva con particolare riferimento all’illecito omissivo e alla responsabilità per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa o ritardata denuncia del fatto.
TRACCIA N. 3
La legittimazione del Pubblico Ministero contabile nel sistema di tutela delle ragioni creditorie pubbliche.
