Con determina n. 428 del 24 aprile 2020, a firma del commissario straordinario dell’Agenzia per l’approvvigionamento delle strutture sanitarie della Regione ALFA (nel prosieguo ASSA), si dava avvio alle procedure per la costituzione del gruppo di lavoro e di uno staff tecnico multidisciplinare, in attuazione della Convenzione stipulata fra la Regione ALFA e l’ASSA, di cui alla delibera di G.R. n. 572 del 5 aprile 2019. Con determina del direttore generale (nel frattempo nominato al vertice dell’ente al termine della fase commissariale) n. 879 del 13 dicembre 2020, veniva indetto un bando per due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, delle quali una, ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, riferita al reclutamento di un esperto senior da impiegare all’interno dello staff tecnico multidisciplinare per la progettazione di nuove strutture sanitarie e la manutenzione di quelle esistenti.
Con determina n. 12 del 21 gennaio 2021, il direttore generale di ASSA individuava in se stesso la figura del presidente della Commissione (alla quale partecipavano altri due componenti, entrambi professori di architettura di chiara fama) e quindi disponeva l’avvio delle operazioni di selezione in data 27 gennaio 2021. La Commissione nella prima seduta, dopo avere fatto riferimento ai criteri previsti dal bando per la valutazione dei titoli (vale a dire: “La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione selezionatrice sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è di 60 punti, suddiviso nel modo che segue: A) Voto di laurea: Max 12 punti (segue la suddivisione del punteggio in proporzione al voto di laurea ed in maniera crescente rispetto al voto stesso); B) Anni di esperienza lavorativa specifica e comprovata da contratto con pubbliche Amministrazioni ovvero esperienza professionale documentata, per attività analoghe a quelle del profilo per cui si concorre, progettazioni redatte, collaborazioni e consulenze: Max 30 punti; C) Ulteriori titoli di studio, specializzazioni, docenze: Max 10 punti (segue, anche in questo caso, la suddivisione del punteggio, a seconda dei titoli ulteriori detenuti dai partecipanti alla selezione); D) Pubblicazioni, organizzazione o partecipazioni a convegni, eventi e workshop nelle materie attinenti al profilo ricercato: Max 8 punti (…)”) e avere ammesso le domande correttamente pervenute, rinviava ad una successiva seduta lo svolgimento delle ulteriori attività. Alla seduta del 14 febbraio 2021 la Commissione valutava i titoli recati nel curriculum presentato da ciascun candidato e attribuiva i punteggi. Alla selezione partecipava, unitamente ad altri 14 candidati, anche l’architetto MEVIA che, all’esito delle operazioni di valutazione dei titoli otteneva 42 punti, mentre l’architetto TIZIO, che poi si aggiudicherà la selezione, otteneva 55 punti per i suoi titoli. Con determina n. 45 del 12 aprile 2021, il direttore generale di ASSA, dichiarandosi impossibilitato a continuare a partecipare ai lavori della Commissione a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, nominava Presidente della Commissione l’ingegner SEMPRONIO, dirigente tecnico di ASSA. Le operazioni della Commissione di valutazione proseguivano in data 17 maggio 2021, nella nuova composizione. Veniva, quindi, dato corso ai colloqui e all’architetto MEVIA era riconosciuto, per il colloquio, il punteggio di 26/40 (nella valutazione, la
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Commissione dava atto che la stessa “non presenta specifiche esperienze in ambito di coordinamento di gruppi di lavoro e di gestione dei processi partecipativi”), mentre all’architetto TIZIO era attribuito il punteggio di 38/40 (dandosi atto della sua collaborazione con ASSA, nel corso del 2018, per la redazione delle linee-guida sulla progettazione di opere sanitarie).
Con provvedimento del direttore generale di ASSA (determina n. 71 del 6 giugno 2021), si approvavano i lavori della Commissione nonché la graduatoria di merito nella quale l’architetto MEVIA era collocata all’8° posto, con punti 68, mentre l’architetto TIZIO era collocato al 1° posto, con punti 93. Con ulteriore determina (n. 72 del 6 giugno 2021) si dava luogo alla stipula del contratto di collaborazione (ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001) tra l’architetto TIZIO e l’ASSA.
Con ricorso proposto notificato il 26 giugno 2021 (all’ASSA e all’architetto TIZIO) e depositato il 6 luglio 2021, l’architetto MEVIA ha impugnato tutti gli atti della procedura selettiva, dal bando all’approvazione della graduatoria e al contratto stipulato, al fine di ottenerne l’annullamento e sentir dichiarare l’obbligo di ASSA a rinnovare ab initio le operazioni della procedura selettiva oggetto di causa, nell’asserito rispetto delle regole per la corretta composizione della Commissione e dei criteri di valutazione individuati dalla lex specialis.
Allo scopo deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 107, comma 3 n. 1, d.lgs. 267/2000, essendo illegittimo il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di direttore generale di ASSA e di Presidente della Commissione e soggetto aggiudicatore (infatti il direttore generale ha compiti di indirizzo politico e strategici per l’ente, sicché non può cumularvi anche compiti gestionali); 2) violazione dell’art. 107 d.lgs. 267/2000 sotto altro profilo, in quanto essendo stato affidato ad un dirigente “di struttura” di ASSA, a metà dello svolgimento della procedura, il compito di Presidente della Commissione, si è confermata la illegittimità delle precedente nomina del direttore generale; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 stante l’assenza, nell’avviso pubblico, di criteri di valutazione che giustifichino la conversione numerica del giudizio espresso su ogni candidato o, comunque, di sub-criteri predeterminati dalla Commissione che consentano di comprendere la valutazione dell’esperienza professionale specificata nella domanda di partecipazione al concorso; 4) violazione del d.P.R. 487/1994 perché, con la presenza del direttore generale quale Presidente della Commissione, esperto in materie giuridiche, si è disattesa la regola in base alla quale tutti i componenti della Commissione debbono essere esperti nella materia oggetto della selezione; 5) ulteriore violazione del d.P.R. 487/1994 sotto plurimi profili: a) la ricorrente contesta la valutazione attribuita dalla Commissione ai titoli presentati, evidenziando la sussistenza di una sottostima del valore della sua esperienza professionale. Secondo l’architetto MEVIA la corretta valutazione da parte della Commissione avrebbe determinato l’attribuzione di 25 punti, anziché di 16, relativamente alla propria esperienza professionale, con la conseguenza che la valutazione per titoli passerebbe da un totale di 42 a un totale di 51, determinando una sua ricollocazione in graduatoria dall’ottavo al terzo posto; b) con riferimento alla valutazione e all’attribuzione del punteggio al colloquio orale, poiché la prova orale sostenuta non avrebbe potuto essere valutata con un punteggio inferiore a 40, sicché ella avrebbe potuto ottenere un voto complessivo di 91 e sarebbe risultata seconda in
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graduatoria di merito; c) in ogni caso la procedura valutativa è stata patologicamente colpita dal cambio di Presidente della Commissione, sicché la mutata composizione della Commissione ha reso illegittima la valutazione di tutti i candidati;
La ricorrente proponeva istanza cautelare al fine di ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento che ha proclamato vincitore l’architetto TIZIO e la temporanea inefficacia del contratto già stipulato. Il TAR di ALFA, con ordinanza n. 973 del 28 luglio 2021 respingeva la domanda cautelare proposta stante l’urgenza dello svolgimento dell’attività affidata al controinteressato (per come ampiamente dimostrato in via documentale dall’ASSA) nonché della ristorabilità (in sede risarcitoria) dell’eventuale danno ingiusto patito dalla ricorrente. Nel contempo il TAR ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale.
Con ricorso recante motivi aggiunti notificato a tutte le parti in giudizio in data 9 settembre 2021 e depositato in data 7 ottobre 2021, l’architetto MEVIA dimostrava di avere ottemperato alla disposta integrazione del contraddittorio e formulava domanda risarcitoria nei confronti di ASSA.
Quest’ultima si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la selezione in questione, peraltro svolta da un ente ausiliario regionale, non dava luogo all’arruolamento di dipendenti nell’ente stesso ma aveva il solo scopo di selezionare un candidato con il quale stipulare un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività professionali in favore dell’ente, nel rispetto delle previsioni recate dall’art. 7 d.lgs. 165/2001. Ne deriva che, nel caso di specie, si è al cospetto di una indagine di mercato tesa alla stipula di un contratto di diritto privato, senza che vi sia spendita di pubblici poteri. La giurisdizione dunque non può che spettare al G.O.. Nondimeno il ricorso è inammissibile in quanto volto solo apparentemente ad ottenere la riedizione della procedura, tenuto conto che la ricorrente ha espressamente manifestato di coltivare la speranza di posizionarsi al terzo o al secondo posto della graduatoria. Nel merito nessuna censura coglie nel segno.
Si è costituito (nel silenzio processuale degli altri controinteressati) l’architetto TIZIO eccependo la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per carenza di interesse. Nel puntualizzare la doppia eccezione preliminare il controintere ssato aggiunge, a quanto già detto dall’ASSA, che l’aspirazione a collocarsi in posizione migliore nella graduatoria, coltivata dalla ricorrente, non supera la prova di resistenza dal momento che il bando prevedeva la stipula del contratto di collaborazione con uno solo dei candidati partecipanti alla selezione, sicché l’eventuale collocamento al secondo posto della graduatoria non attribuirebbe alcun vantaggio concreto all’architetto MEVIA, che non potrebbe comunque concludere alcun contratto di prestazione d’opera professionale con l’ente.
All’udienza pubblica del 26 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
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